Denominazione - Sede - Scopo
1. È costituita una associazione che va sotto la denominazione di: I LAIDI MOTOGRUPPO 2. Essa ha sede legale in Imola, presso ... un indirizzo privato . 3. L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica del motociclismo nei seguenti modi: 1. organizzare e promuovere manifestazioni anche di carattere sportivo; 2. promuovere e partecipare a raduni, convegni, fiere, mercatini o quanto altro si renda necessario per la divulgazione e la promozione di materiale per il perseguimento delle finalità dell'Associazione; 3. promuovere ed effettuare azioni politiche o legali che si ritengano necessarie per l'attuazione delle finalità dell'Associazione e per la tutela dei propri iscritti; 4. promuovere od effettuare le azioni educative necessarie per la formazione di una coscienza motociclistica per una corretta scelta ed un uso appropriato dei veicoli a motore nel rispetto dell'ambiente e delle esigenze di una società moderna; 5. promuovere, stabilire e mantenere tra gli aderenti, ed anche tra associazioni, cooperative ed enti nazionali ed esteri aventi analoghe finalità, relazioni di effettiva ed efficace collaborazione; 6. facilitare agli associati la conoscenza di lavori, esperienze o modelli che si facciano in Italia o all'estero; 7. promuovere, partecipare e realizzare studi, ricerche e seminari inerenti l'utilizzo dei mezzi a due e tre ruote, anche in relazione alle tematiche ambientali; 8. promuovere la pubblicazione e la diffusione di testi anche a carattere periodico, utili alla divulgazione delle finalità dell'Associazione; 9. destinare eventuali ricavi alla promozione di altre iniziative previste dallo Statuto. Patrimonio ed esercizi sociali 4. L'Associazione è indipendente, non ha scopi di lucro e rimarrà estranea a qualsiasi impresa industriale o commerciale nonché a quanto concerne i rapporti di lavoro sia individuali che collettivi; 1. tutte le cariche previste dallo Statuto sono svolte a titolo gratuito; 2. il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dai beni e dal fondo di riserva risultanti dalle elargizioni, donazioni, lasciti o altre liberalità di terzi all'Associazione stessa senza destinazione speciale, dalle quote sociali, da quelle di partecipazioni a congressi, convegni, lavori, corsi ed altre attività affini, da proventi vari, da entrate provenienti da studi e ricerche e servizi vari affidati all'Associazione, da contributi da parte di enti pubblici o privati. 5. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti da Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo. Soci 6. Sono soci le persone od enti che verranno ammessi dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio; 7. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali ed a beneficiare di sconti o riduzioni derivanti da iniziative dell'Associazione; 8. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, l'indegnità sarà determinata dall'Assemblea dei soci. Amministrazione 9. L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di anni uno. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla sua prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. 10. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario. Nessun compenso o indennizzo è dovuto ai membri del consiglio. 11. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesa da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo, alle quote sociali. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avverranno previo convocazione scritta per affissione nei locali dell'Associazione 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o per comunicazione verbale in casi urgenti, senza nessuna decorrenza. In qualsiasi modo venga effettuata la convocazione, i membri del Consiglio d'Amministrazione dovranno essere edotti sui motivi della riunione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno due Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 12. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. 13.
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente
l'Associazione nei confronti di terzi, cura l'esecuzione dei deliberati
del Consiglio, ha facoltà di prendere decisioni inerenti l'attività
dell' Associazione, salvo ratifica e approvazione di un successivo Consiglio.
Assemblea 14.
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta mediante
affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente
l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata
da almeno un decimo dei soci a norma dell'Art. 20 Cod. Civ. 15. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. 16. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e in mancanza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età presente. Il Presidente dell'Assemblea provvederà alla nomina di un segretario. 17. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'Art. 21 Cod. Civ. Scioglimento 18.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea,
la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori
e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Controversie 19. Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo che le parti non ritengano necessario appellarsi agli organi da legge preposti. Imola lì, / /1999
Il presente statuto, registrato agli Atti Privati di Imola il - -1999 al N. TORNA ALLA HOME PAGE
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